Come funzionano le bollette di conguaglio?

13/07/2021

Come funzionano le bollette di conguaglio

Attraverso l’autolettura della luce e del gas è possibile comunicare i consumi effettivi al fornitore, per pagare un importo in bolletta che rispecchia l’utilizzo reale dell’energia. In caso contrario il venditore procede con la stima dei consumi, considerando lo storico dell’ultimo anno e le abitudini di consumo a seconda della tipologia di utenza e fornitura.

In questo caso, non appena il distributore o l’utente inviano i dati sull’autolettura viene effettuato il conguaglio delle bollette, con il ricalcolo di quanto fatturato e l’applicazione di sconti o maggiorazioni in base alla differenza rilevata tra consumi stimati ed effettivi. Ecco come funziona il conguaglio e quando arriva.

Cos’è il conguaglio della bolletta di gas e luce

Il conguaglio della bolletta della luce e del gas è un’operazione di ricalcolo, con la quale si verificano i consumi energetici effettivi in base a quelli stimati per il conteggio dell’importo nelle fatture. Come abbiamo visto, ciò avviene poiché non sempre è possibile comunicare al fornitore i dati sull’autolettura, perciò in queste situazioni il venditore è costretto a procedere con la stima dei consumi.

In genere, ogni anno si esegue un controllo sul contatore per rilevare l’energia realmente adoperata, affinché sia possibile regolarizzare le bollette con il conguaglio finale. Di solito, infatti, i consumi stimati sono più bassi in confronto a quelli reali, sui quali possono incidere aspetti come l’efficienza energetica dell’abitazione e una tariffa non in linea con il proprio fabbisogno di energia.

Come funziona il conguaglio del gas

Il conguaglio della bolletta del gas può essere considerata un’operazione di routine, infatti rispetto ai contatori dell’energia elettrica quelli del gas non sono ancora controllabili a distanza da remoto. Questa differenza rende complesso per il fornitore verificare i consumi effettivi di tutti i clienti, soprattutto in assenza dell’autolettura periodica da parte degli utenti.

In base alla periodicità delle bollette del gas il fornitore invia dunque un importo da pagare a seconda dei consumi stimati, ad esempio tenendo conto delle dimensioni dell’abitazione e del tipo di utilizzo dell’energia (riscaldamento, acqua calda sanitaria, cottura). L’importo ovviamente viene ripartito durante i 12 mesi in modo equilibrato, dopodiché una volta l’anno si realizza il conguaglio finale.

Come funziona il conguaglio dell’energia elettrica

Il conguaglio della bolletta della luce funziona in modo simile a quello del gas, tuttavia esiste una peculiarità importante. I moderni contatori dell’energia elettrica, infatti, sono accessibili da remoto da parte del distributore, quindi il fornitore può usufruire di dati attendibili sui consumi effettivi anche in mancanza dell’autolettura.

Dopodiché, anche in questo caso una volta l’anno viene effettuato il conguaglio per allineare il consumo effettivo a quello stimato, correggendo eventuali disparità nella fatturazione. In presenza di una differenza vengono addebitati dei costi aggiuntivi, o sottratto un importo in eccesso, da pagare entro i termini indicati. Perciò è fondamentale sapere come leggere la bolletta della luce, per gestire in modo consapevole le utenze domestiche.

Conguaglio gas e conguaglio luce: quando arriva?               

Il conguaglio delle bollette energetiche di gas e luce viene effettuato in genere una volta l’anno, per chiudere il periodo di fatturazione e armonizzare l’importo pagato dal cliente con quello dovuto per i consumi effettivamente realizzati nei 12 mesi. Ad ogni modo, la frequenza del conguaglio può essere diversa, infatti dipende da quando il fornitore ha accesso ai dati sui consumi effettivi del cliente.

In alcuni casi il conguaglio può avvenire al momento della voltura dell’utenza, quando si effettua il cambio nome nella fornitura e si invia l’autolettura al venditore. In altre situazioni l’operazione può essere realizzata alla chiusura del servizio, ma in queste circostanze bisogna prestare attenzione ai termini della prescrizione.

Conguaglio illegittimo: quando non bisogna pagare?

Secondo le nuove normative stabilite da ARERA sulla prescrizione delle bollette, il fornitore può richiedere il pagamento del conguaglio soltanto entro due anni. Altrimenti, in assenza di comunicazioni ufficiali e solleciti formali nei 24 mesi la validità della fattura cessa, quindi il cliente non deve più pagare la somma richiesta dalla società.

La prescrizione biennale per le utenze domestiche è valida da:

  • primo marzo 2018 per le bollette dell’energia elettrica;
  • primo gennaio 2019 per le bollette del gas.

Per le bollette precedenti tali date, invece, la prescrizione ha una valenza quinquennale. Naturalmente il fornitore potrebbe non solo inviare un conguaglio caduto in prescrizione per errore, ma anche inserire nel conteggio importi non dovuti per sbaglio, perciò bisogna sempre controllare con attenzione la bolletta di conguaglio.

In caso di illegittimità è possibile contattare il fornitore attraverso il servizio clienti, oppure rivolgersi a un’associazione dei consumatori. In base all’esito della comunicazione è possibile inviare un reclamo formale alla compagnia, tramite PEC o raccomandata, al quale la società ha 40 giorni di tempo per fornire una risposta.

Se non si riesce a risolvere il problema, in quanto le posizioni non convergono, è possibile tentare con una conciliazione, oppure rivolgersi all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). In questo modo si potrà risolvere il contenzioso, accertando i motivi che hanno causato il problema e definendo l’esito finale della diatriba.

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