Quando vanno in prescrizione le bollette?

07/07/2021

Quando vanno in prescrizione le bollette?

La prescrizione delle bollette permette di non pagare eventuali pendenze con il fornitore, una misura prevista per alcuni casi specifici e soltanto in circostanze particolari. Le normative stabiliscono tempistiche differenti per le utenze di luce e gas, infatti rispetto ad altri servizi l’attivazione della prescrizione è diversa.

Si tratta del diritto del consumatore a non pagare una fattura, qualora il pagamento venga richiesto oltre un limite massimo indicato dalla legge. Questa condizione è riconosciuta dall’articolo 2934 del Codice Civile, inoltre nel caso delle bollette per l’energia elettrica e il gas bisogna tenere conto dell’ultima Legge di Bilancio e delle delibere di ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Bollette non pagate in prescrizione: quali sono le tempistiche?

La prescrizione della bolletta della luce e la prescrizione della bolletta del gas scattano dopo 2 anni, invece dei tradizionali 10 anni applicati per altre tipologie di servizi. Questa scadenza è valida anche per altre utenze, come le bollette relative alla fornitura di acqua, mentre non si applica a servizi come le bollette telefoniche e le connessioni internet.

La norma è stata introdotta per la prima volta con la Legge di Bilancio 2018 (205/2017), in base a quanto previsto dalla delibera 97/2018/R/com di ARERA. In passato, infatti la prescrizione per le bollette di luce, acqua e gas si attivava dopo 5 anni, mentre dal primo marzo 2018 viene concesso ai fornitori un tempo di 2 anni per far valere il proprio diritto e richiedere il pagamento di eventuali pendenze sulle utenze energetiche.

In particolare, la prescrizione dopo 2 anni si applica con le seguenti modalità:

  • prescrizione bollette luce dopo 2 anni a partire dal primo marzo 2018;
  • prescrizione bollette gas dopo 2 anni a partire dal primo gennaio 2019;
  • prescrizione bollette acqua dopo 2 anni a partire dal primo gennaio 2020.

Prescrizione bollette Cassazione: cosa prevede il Codice Civile?

La Cassazione è intervenuta più volte in merito ai conteziosi sul pagamento delle bollette, in particolare in occasione della richiesta dei cosiddetti maxi-conguagli. Fino al 2020, infatti, la nuova norma prevedeva la possibilità per i venditori di annullare la prescrizione breve in alcune circostanze, ovvero quando la mancata rilevazione dei consumi era di responsabilità dell’utente.

Con la Legge di Bilancio 2020 è stata fatta chiarezza in merito, garantendo ai consumatori che tutti i consumi il cui pagamento non viene richiesto entro due anni sono prescritti, senza nessun tipo di eccezione. Recentemente l’Antitrust ha emesso anche una multa nei confronti di alcuni fornitori, proprio per il rifiuto ad applicare la prescrizione biennale agli utenti i cui consumi di gas e luce erano stati fatturati tardivamente.

Questa situazione rende evidente l’importanza di scegliere con attenzione il fornitore nel mercato libero, considerando non solo la convenienza del prezzo dell’energia ma anche l’affidabilità e la trasparenza della compagnia. Considerando che si tratta di servizi a lungo termine, che si attivano e si mantengono in genere per molti anni, è fondamentale optare per una società seria e in grado di garantire la massima professionalità.

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Come si calcola la prescrizione per le bollette energetiche

La prescrizione delle utenze di luce e gas parte dalla data di scadenza della bolletta, quindi se entro tale giorno non si riceve alcuna richiesta di pagamento inizia il conteggio della prescrizione. Come abbiamo visto questa misura si applica dal primo marzo 2018 per le forniture di energia elettrica, oppure dal primo gennaio 2019 per le forniture di gas.

Affinché le bollette cadano in prescrizione dopo due anni non bisogna ricevere in questo periodo alcuna comunicazione da parte del fornitore. Tuttavia, deve trattarsi di un sollecito formale, quindi non sono validi ai fini dell’interruzione della prescrizione telefonate o segnalazioni tramite posta ordinaria, ma solo solleciti inviati dal venditore attraverso raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata).

In caso di ricezione di un sollecito formale la prescrizione viene sospesa, dunque il conteggio inizia di nuovo a partire da questa data. Se per due anni non si riceve alcuna richiesta formale si attiva la prescrizione biennale, dal primo gennaio 2020 senza alcuna possibilità per il venditore di far valere la responsabilità del consumatore per la mancata lettura dei consumi.

In genere se il fornitore invia comunque una richiesta di pagamento basta contattare la società e presentare una domanda formale di cancellazione, avvalendosi dei termini della prescrizione. Qualora si dovesse ricevere invece un decreto ingiuntivo, è possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria o alle associazioni dei consumatori, per contestare la notifica di pagamento entro 40 giorni.