Quando non può essere sospesa una fornitura?
In presenza di un mancato pagamento, a seguito della messa in mora, la fornitura di luce e gas può essere sospesa. È bene sapere, però, che ci sono alcuni casi specifici in cui la normativa impedisce la sospensione della fornitura.
Ma quali sono questi casi?
- La comunicazione di preavviso di sospensione (costituzione in mora) non è stata inviata oppure non è stata effettuata nei modi e nei tempi stabiliti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
- Il cliente dimostra di aver comunicato al fornitore che il pagamento è stato correttamente effettuato entro la scadenza indicata sulla costituzione in mora;
- Il mancato pagamento corrisponde o è inferiore all’importo del deposito cauzionale o della fideiussione eventualmente rilasciata;
- Per i clienti serviti in Maggior Tutela, il mancato pagamento corrisponde a servizi diversi da quelli della fornitura energetica;
- Il fornitore non ha dato riscontro ad un reclamo scritto inerente a una ricostruzione dei consumi, a seguito di accertato malfunzionamento, o a reclamo per fatturazioni anomale;
- Per chi è connesso in bassa tensione, la fornitura non può essere interrotta quando la morosità non riguarda pagamenti inerenti al contratto
- Il cliente è “non disalimentabile” ai sensi della regolazione, ossia:
- è stato identificato ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Servizio Elettrico;
- per ragioni di sopravvivenza è connesso a macchine salvavita;
- è un cliente per il quale, fintanto che è rimasto servito dall’impresa distributrice, non è stata prevista da parte della stessa impresa la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte.
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