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Quando non può essere sospesa una fornitura?

Quando non può essere sospesa una fornitura?

In presenza di un mancato pagamento, a seguito della messa in mora, la fornitura di luce e gas può essere sospesa. È bene sapere, però, che ci sono alcuni casi specifici in cui la normativa impedisce la sospensione della fornitura.

Ma quali sono questi casi?

  • La comunicazione di preavviso di sospensione (costituzione in mora) non è stata inviata oppure non è stata effettuata nei modi e nei tempi stabiliti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
  • Il cliente dimostra di aver comunicato al fornitore che il pagamento è stato correttamente effettuato entro la scadenza indicata sulla costituzione in mora;
  • Il mancato pagamento corrisponde o è inferiore all’importo del deposito cauzionale o della fideiussione eventualmente rilasciata;
  • Per i clienti serviti in Maggior Tutela, il mancato pagamento corrisponde a servizi diversi da quelli della fornitura energetica;
  • Il fornitore non ha dato riscontro ad un reclamo scritto inerente a una ricostruzione dei consumi, a seguito di accertato malfunzionamento, o a reclamo per fatturazioni anomale;
  • Per chi è connesso in bassa tensione, la fornitura non può essere interrotta quando la morosità non riguarda pagamenti inerenti al contratto
  • Il cliente è “non disalimentabile” ai sensi della regolazione, ossia:
    • è stato identificato ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Servizio Elettrico;
    • per ragioni di sopravvivenza è connesso a macchine salvavita;
    • è un cliente per il quale, fintanto che è rimasto servito dall’impresa distributrice, non è stata prevista da parte della stessa impresa la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte.

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