Quando non può essere sospesa la fornitura?
In corrispondenza di un mancato pagamento, la fornitura può essere sospesa. È bene sapere, però, che ci sono alcuni casi in cui la normativa non consente la richiesta di sospensione.
Quali sono questi casi?
- Quando la comunicazione di preavviso di sospensione (costituzione in mora) non sia stata inviata oppure non sia stata effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa (Testo integrato morosità elettrica, articolo 4.3, Testo inegrato delle morosità gas, art. 5.2).
- Quando si dimostri di aver comunicato al fornitore che in realtà il pagamento è stato correttamente effettuato.
- Quando il mancato pagamento corrisponda o sia inferiore all’importo del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata. In alternativa, deve essere inferiore all’importo medio stimato per un ciclo di fatturazione.
- Per i clienti in maggior tutela, quando il mancato pagamento corrisponda a servizi diversi da quelli della fornitura energetica.
- Quando il fornitore non abbia risposto a un reclamo scritto inerente a una ricostruzione dei consumi a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura o a reclamo per fatturazioni anomale.
- Per chi è connesso in bassa tensione, la fornitura non può essere interrotta quando la morosità non riguardi pagamenti esplicitamente inerenti ai contratti.
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