Cosa succede se pago la mia bolletta in ritardo?
Ogni bolletta luce e gas che viene emessa presenta al suo interno una data di scadenza entro la quale eseguire il pagamento.
Ma cosa succede nel caso in cui il pagamento non venga eseguito o se l’importo è inferiore rispetto a quello dovuto?
Riceverai una comunicazione di costituzione in mora che ti ricorderà di avere in sospeso dei pagamenti. Dovrai procedere al pagamento il prima possibile, perché ogni giorno di ritardo comporta un costo aggiuntivo sulla tua bolletta derivante dagli interessi di mora.
Dal momento della ricezione della comunicazione di costituzione in mora, fatta con raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, hai 15 giorni per saldare la posizione.
Una volta fatto il pagamento, al fine di lavorare meglio la pratica, assicurati di caricare la contabile nell'apposita sezione dell’Area Personale: questo ci permetterà di lavorare la richiesta nel più breve tempo possibile.
Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il venditore comunicherà all'impresa distributrice competente una richiesta di sospensione della fornitura per morosità non prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora e non prima di:
- 25 giorni dalla notifica al cliente della costituzione in mora per i clienti di energia elettrica alimentati in bassa tensione. Qualora sussistano le condizioni tecniche del contatore, prima della sospensione della fornitura il Distributore procederà con la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento venga effettuato, il distributore medesimo procederà con la sospensione della fornitura,
- 40 giorni dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora ai clienti finali negli altri casi . .
Inoltre, avrai diritto ad un indennizzo automatico, per un importo pari a:
a) 30 euro nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora
b) 20 euro nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui sei tenuto a provvedere al pagamento;
- il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.
Nei casi suddetti, non ti può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
L’indennizzo automatico ti verrà corrisposto direttamente o in occasione della prima bolletta utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima bolletta. Come causale della detrazione troverai: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, troverai evidenza di un credito a tuo favore che verrà detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero verrà corrisposto mediante rimessa diretta.
L’indennizzo automatico, ove dovuto, in ogni caso sarà corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o, per i clienti finali di energia elettrica, della riduzione di potenza.
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