Informazioni e tempistiche relative alla messa in mora e relativi indennizzi
Come funzionano gli interessi di mora e i relativi indennizzi? Ecco tutte le risposte che cerchi!
Quando si applica l’interesse di mora?
L’interesse di mora si applica quando non paghi totalmente o in parte l’importo delle tue bollette. Viene calcolato per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura.
Verrò avvisato in caso di messa in mora?
Sì, il fornitore ti invierà un primo sollecito tramite sms o mail e, se ancora non risulta pagata la fattura, un secondo sollecito per il pagamento tramite raccomandata o posta elettronica certificata. Da questo momento avrai quindici giorni per saldare l’importo dovuto, altrimenti nel giro di tre giorni verrà inoltrata la richiesta di cessazione della fornitura di luce e/o gas. Troverai comunque le fatture ancora da saldare nella sezione Bollette e pagamenti della tua fornitura e le modalità di pagamento utilizzabili, ovvero bonifico e carta di credito.
Come fai a comunicare di aver pagato quanto dovuto? Appena effettuato il pagamento dovrai caricare l'attestazione di pagamento nell'apposita pagina della sezione Assistenza, così da far partire la richiesta al distributore per la riattivazione della fornitura. Il distributore avrà, a partire dalla ricezione della richiesta, 24 ore per riattivare la fornitura di energia elettrica e 48 ore per la fornitura di gas, per la quale è richiesta la presenza del cliente durante l'intervento.
Indennizzo da parte del fornitore: come funziona?
Potrebbe anche accadere che sia il fornitore a non rispettare quanto stabilito dalla normativa e dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: se ti viene sospesa la fornitura d’energia ingiustamente, ti spetterà un indennizzo. Questo dovrà arrivarti automaticamente – senza alcuna richiesta da parte tua – in fattura, entro otto mesi dall’ingiusta sospensione.
L’importo è variabile a seconda dei casi:
- Trenta euro se non sei stato correttamente avvisato della messa in mora.
- Venti euro per ogni ingiusta sospensione o riduzione della potenza della fornitura se:
- In anticipo rispetto al termine ultimo di pagamento.
- Il fornitore non rispetta il termine massimo tra la data dell’emissione della comunicazione e la consegna al vettore postale (se il fornitore non può testimoniare la data di invio).
- La richiesta viene inoltrata al distributore prima dei tre giorni lavorativi che devono decorrere dopo i quindici giorni dalla messa in mora.
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