Agevolazioni tariffarie dovute al sisma
L’ARERA ha pubblicato le del. 3/2026 e del. 41/2026 con le quali attua le disposizioni normative previste dalla Legge di Bilancio 2026 prorogando, fino al 31 dicembre 2026, le agevolazioni di natura tariffaria a favore delle utenze situate nelle cosiddette “zone rosse” e di quelle relative ad immobili dichiarati inagibili entro il 30 aprile 2021 nelle zone del Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017.
L’Autorità, visto il lungo periodo intercorso dagli eventi calamitosi e vista la possibilità che siano cambiate le condizioni di inagibilità degli immobili e il perimetro delle zone
rosse, ha stabilito la proroga automatica delle agevolazioni fino al 31 marzo 2026.
A partire dal 1° aprile 2026, i venditori continueranno a riconoscere le agevolazioni limitatamente alle utenze per le quali siano stati rilevati nel corso dell’anno 2025 consumi reali pari a zero. Diversamente, qualora nel corso dell’anno 2025 siano stati rilevati consumi reali maggiori di zero o non si disponga di consumi reali, è necessario condizionare la proroga solo a seguito di autodichiarazione presentata dal
cliente che attesti al proprio operatore, il permanere del relativo immobile in una zona rossa o il permanere dello stato di inagibilità.
A partire dal 1° aprile 2026 le agevolazioni verranno riconosciute:
- alle utenze inagibili/in zone rosse, icui consumi reali nel 2025 risultino pari a zero;
- alle utenze inagibili/in zone rosse, i cui consumi reali nel 2025 risultino maggiori di zero o per le quali non siano disponibili consumi reali, che presentino all’esercente entro il 31 luglio 2026 apposita istanza per usufruire delle agevolazioni, fornendo:
- l’Allegato A alla del. 41/2026, disponibile a questo link; oppure
- altro format contenente gli elementi minimi riportati all’interno del sopramenzionato Allegato A (dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permanere dell’unità
immobiliare in stato di inagibilità/zona rossa ed elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, difornitura di energia elettrica e di gas naturale relativo all’unità immobiliare).
La documentazione deve essere inviata all’indirizzo email
assistenza@pulsee.it
Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza della proroga delle agevolazioni, i beneficiari della proroga ne danno comunicazione entro 30
giorni all’esercente la vendita. A tal fine, l’esercente la vendita trasmette le dichiarazioni dei clienti attestanti il venir meno dell’agevolazione al distributore entro 10 giorni dal ricevimento delle medesime. L’esercente la vendita provvede a sospendere le agevolazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
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